Previsto come mezzo per favorire la conciliazione tra le parti, ai sensi dell’art 696 bis c.p.c., a tale strumento si può ricorrere, indipendentemente dal carattere d’urgenza, ogniqualvolta si debba accertare e determinare i “crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”.
In questo caso il CTU, prima di esprimere il proprio parere tecnico, tenterà la conciliazione tra le parti. In caso di esito positivo, il verbale avrà efficacia di titolo esecutivo necessario per procedere con l’esecuzione forzata; diversamente, la relazione del CTU potrà essere acquisita nel processo.
L’ATP è senz’altro un valido strumento messo a disposizione del cittadino a tutela dei suoi diritti, consentendogli di soddisfare i propri interessi in tempi celeri e ragionevoli.
Atteso che, come si è detto sopra, le spese del CTU saranno generalmente poste dal giudice a carico del richiedente, salvo poi ottenerne il rimborso qualora la parte risultasse vittoriosa nel successivo giudizio di merito, è di grande importanza conoscere il ruolo che le compagnie assicurative ricoprono proponendo le polizze legali.
Purtroppo, la conoscenza circa l’esistenza e l’efficacia di tali prodotti è ancora ridotta, ma i benefici che tali polizze possono apportare alla macchina giustizia sono molteplici e riscontrabili sotto vari aspetti e in diverse procedure.
Le compagnie assicurative si accollano infatti le spese legali che l’interessato deve sostenere, vale a dire quelle dell’avvocato, quelle peritali, nonché tutte le spese processuali sostenute. L’interessato quindi viene sollevato dagli oneri economici che le cause legali comportano, sia che si debba difendere, sia che intenda agire in giudizio nei confronti di terzi.
È evidente che tale copertura assicurativa permetta a chiunque di avere la possibilità di far valere i propri diritti e interessi, a prescindere dalla propria disponibilità economica.