Stando al tenore letterale della norma, si può ricorrere a detto istituto ogniqualvolta vi sia “l’urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose”. La ratio dell’istituto è quella di consentire, in tempi rapidi, l’accertamento delle circostanze e delle condizioni in cui si trovano un luogo o una cosa prima che venga pronunciata una sentenza, impedendo che gli stessi possano subire mutamenti tali da vanificare l’esperimento di future azioni legali.
Si tratta, in altri termini, di uno strumento volto a creare una prova prima dell’instaurazione del giudizio.
L’ATP può avere ad oggetto:
- la verifica sullo stato dei luoghi,
- la verifica sulla qualità o condizioni di cose,
- la valutazione in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica,
e può essere disposto in tutti i casi in cui sia necessario effettuare con urgenza interventi per ripristinare lo stato dei luoghi o la condizione delle cose in modo da eliminare le situazioni di pericolo o di pregiudizio cagionati dall’evento che si contesta.
Facciamo chiarezza con un esempio: ipotizziamo di esserci rivolti ad una ditta commissionando dei lavori di ristrutturazione di un appartamento e che tali lavori siano stati eseguiti riportando vizi e difetti tali da aver provocato ingenti danni all’immobile. Ebbene, in questo caso, sarà possibile rivolgersi al giudice chiedendo che venga disposta l’ATP. Il giudice nominerà un consulente tecnico d’ufficio (CTU) conferendogli l’incaricato di verificare lo stato dei luoghi e di accertare i danni lamentati.
Ricorrendo a detto strumento si ottiene un notevole vantaggio: la relazione del CTU avrà efficacia probatoria in tribunale e il soggetto leso potrà ripristinare lo stato dell’immobile senza dover attendere i lunghi tempi del processo.
Come si richiede un ATP?
Si potrà poi proporre ricorso al giudice competente per territorio evidenziando sia i motivi su cui si fonda (aspetti tecnici e danni subiti), sia le ragioni che giustificano l’urgenza, evidenziando come il decorrere del tempo possa gravemente pregiudicare le sorti del processo.
Il procedimento si concluderà con il deposito della relazione tecnica del CTU, relazione che, come si è detto, farà piena prova in giudizio, e il giudice provvederà a liquidare il compenso al consulente tecnico. Il pagamento sarà posto a carico della parte che ha proposto il ricorso all’ATP giacché, secondo la regola generale, le spese del CTU sono poste a carico della parte che lo nomina. Si potrà poi ottenere il rimborso di dette spese sostenute qualora il ricorrente risultasse vittorioso all’esito del processo.

L’ATP obbligatorio
Vi sono casi in cui è la legge stessa a prevedere l’obbligo di ricorrere all’ATP come condizione di procedibilità del successivo giudizio di merito.
Lo scopo è quello di garantire maggiore economicità e trasparenza all’azione giudiziaria, nonché di accelerare le tempistiche del contenzioso in materia previdenziale.
Tra le tipologie di cause rientrati nell’ambito di applicabilità dell’ATP obbligatoria, si citano le controversie in materia di:
- invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità,
- pensione di inabilità, assegno di invalidità.
Si tratta dunque di controversie volte ad ottenere il riconoscimento e la concessione di prestazioni assistenziali e previdenziali riguardanti prestazioni/servizi erogati dall’INPS.
L’obbligatorietà dell’ATP è prevista al fine di accertare, in via preventiva, che le condizioni sanitarie sulle quali si fonda la pretesa che il ricorrente intende far valere in giudizio, non siano infondate, impedendo l’inutile instaurazione di un procedimento giudiziale.